By Avv. Paolo De Vivo
Nel mio precedente articolo ho fatto riferimento alla cosiddetta “vacatio legis” (assenza di legge) con riferimento al caso Genoa – Torino; la “vacatio legis” si evidenzia quando una determinata fattispecie non è regolamentata.
Per quel interessa in questa sede, giova ricordare che il protocollo diramato dal Comitato Tecnico Scientifico non ha stabilito un tetto massimo di contagiati da Covid 19 perché una squadra sia legittimata a richiedere il rinvio di una partita. Ciononostante, fu ugualmente disposto il rinvio della gara Genoa – Torino in quanto ai liguri mancavano ben 13 giocatori risultati positivi al Covid. La gara venne, poi, recuperata il 4 novembre e terminò con la vittoria dei granata.
Mi chiedo, a questo punto, come mai non fu allo stesso modo disposto il rinvio della partita Salernitana – Reggiana, per la quale è attesa per domani la sentenza del giudice sportivo (più volte rinviata), il quale non potrà – ritengo – che omologare il 3-0 a tavolino a favore dei campani. Decisione – a mio avviso – francamente ingiusta, ma figlia di un “’errore a monte”. Sarebbe stato, infatti, compito della FIGC disporre il rinvio della gara, così come avvenuto per la partita Genoa-Torino. A questo punto il giudice sportivo non potrà che attenersi al regolamento e confermare il 3-0.
A voler esser precisi, secondo la FIGC una partita può essere disputata qualora s’abbiano a disposizione almeno 13 giocatori; comunque sia alla Reggiana, di giocatori, ne mancavano tantissimi e si trovava in palese difficoltà, per cui sarebbe stato giusto ed opportuno rinviare la partita “in nome dello sport”. Ci si sarebbe aspettato, magari, che il presidente della Salernitana operasse un intervento in tal senso, più da sportivo e un po’ meno da uomo d’affari; ma forse era chiedergli troppo. E poi si sa, quando manca la legge…tutto è possibile.
Ma torniamo al caso Juventus-Napoli. A proposito di sport, nelle motivazioni della sua sentenza (qui la versione integrale), la Corte d’Appello Federale non le manda a dire al Napoli ed al suo presidente.
Il fine ultimo – si legge nel dispositivo – dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo.
Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente (Calcio Napoli), il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa della gara in questione risulta, teso a precostituirsi, per così dire, un ‘alibi’ per non giocare quella partita”.
Occorre fare, a questo punto, alcune riflessioni. Il Napoli non avrebbe, solo, leso il concetto di valorizzazione del merito sportivo di lealtà e probità diciamo, per quanto possibile, in buona fede, ma avrebbe agito dolosamente nel preordinarsi la causa di forza maggiore, avendo, come da documentazione presente nel fascicolo processuale, optato “con scelta volontaria, se non addirittura preordinata”, di non disputare la partita.
Il Napoli, quindi, attraverso i suoi dirigenti, avrebbe inopinatamente compulsato l’ASL locale fino ad ottenere la risposta gradita. Ora, se è vero, come è vero, che secondo il protocollo adottato dalla FIGC su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, il Napoli avrebbe dovuto giocare e se è vero, come è vero, che non a caso tutte le altre squadre con contagiati Covid hanno regolarmente giocato (per cui non si capisce effettivamente la pervicacia del Napoli) è anche vero che a questo punto la Corte Federale avrebbe dovuto trasmettere il fascicolo alla Procura della Repubblica per un presunto concorso dei dirigenti di quell’ASL e di quanti altri.
Come spesso accade nel nostro amato Paese, si lasciano le cose incompiute creando confusione e delegittimazione in tutti noi.
E’ questa la grande pecca di questa sentenza,
Dalla sua lettura ciascuno è libero di trarre proprie considerazioni.
Quanto alla Reggiana, personalmente penso che essa non abbia peccato in sportività, pur non essendo stata trattata come il Genoa.
Per il resto…