È un tema scottante che coinvolge inevitabilmente anche emotivamente i tifosi del Napoli e della Juventus. Cerchiamo di esaminare le regole per poi giungere ad una conclusione.
Il Comitato tecnico scientifico, nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, si è espresso relativamente alle proposte della “Federazione Italiana Giuoco calcio. Integrazione Protocolli Sanitari” circa l’individuazione di misure precauzionali alternative e\o aggiuntive applicabili a casi specifici come quello dell’attività agonistica di squadra.
Tra le altre cose che sono state regolamentante, l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato, con la possibilità, a seconda dei casi, di prevedere che, alla quarantena dei contatti stretti, possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione dei test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare.
Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare di questa direzione generale del 29 maggio 2020.
Per semplificare il protocollo adottato dall’Italia, mediato da quello della Bundesliga prevede (almeno fino ad oggi) tamponi periodici nell’arco della settimana e soprattutto uno 48 ore prima della gara: chi risulta negativo può giocare). In caso di caso di positività, il giocatore si isola e passa sotto l’egida dell’Asl: 14 giorni di quarantena e doppio tampone prima di tornare nel “gruppo squadra” mentre per il resto della squadra tamponi ogni 24 ore per 14 giorni coi negativi che escono dal ritiro solo per andare a giocare.
Si può dedurre quindi piuttosto pacificamente che il Napoli avrebbe dovuto giocare, come tutte le altre al netto del caso Genoa non previsto, nel senso che non c’è una norma precisa che determini un numero di positivi per rinviare la partita prevista in calendario ed infatti non a caso la Federazione ha disposto il rinvio di Genoa – Torino.
Fatta questa premessa magari un po noiosa ma essenziale cerchiamo di capire i limiti di competenza del Giudice Sportivo il quale é chiamato a valutare unicamente la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e quindi dell’applicazione delle normative federali, di motivi di forza maggiore che giustifichino la società che non si presentata allo stadio il giorno stabilito per l’incontro di calcio
Conseguentemente il giudice sportivo non può prendere in esame per il suo giudizio ogni valutazione sulla legittimità (e, ancor più, ogni eventuale forma di disapplicazione) di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie statali e territoriali, nonché delle Autorità regionali, posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività.
Deve insomma verificare solo quanto stabilito dal protocollo adottato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e basta e sotto questo profilo ed anche per i limiti suddetti non ricorre una caso di FORZA MAGGIORE, come sentenziato dal giudice di primo grado.
Ora riporto le argomentazionì del giudice sportivo che invito a leggere con attenzione perché vi sono due elementi “temporali molto importanti” lasciando al lettore ogni sua deduzione:
“Non può non prendersi le mosse dall’esordio del carteggio con la Azienda sanitaria Napoli 1, assolutamente indicativo e rilevante.
Si fa riferimento in particolare alla nota della ASL Napoli 1, Dipartimento di prevenzione, inviata al Responsabile sanitario della Soc. Napoli con PEC n. 0220234 del 2 ottobre 2020, agli atti del fascicolo in seguito all’acquisizione della Procura Federale. Con tale atto, in risposta alla mail in pari data del detto Responsabile sanitario, relativa alla positività di due dipendenti della Soc. Napoli veniva comunicato, in maniera chiara e inequivocabile, che “la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19 in capo alla Soc. Napoli e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza’. Seguiva l’avvertenza che la ASL restava, nondimeno, “in attesa di comunicazioni relative ai dati anagrafici dei casi positivi per poter avviare le conseguenti attività epidemiologiche utili ad individuare i contatti di vita e familiari e lavorativi’. Nello scrivere alla ASL Napoli 1 alle ore 17.15 del giorno 2 ottobre il Responsabile sanitario aveva in ogni caso dichiarato l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio per tutto il gruppo squadra.
- Evoluzione successiva e carteggio con la ASL NA2 giorno 4 ottobre 2020.
Il giorno successivo, oltre a intervenire l’integrazione dell’elenco dei contatti stretti, si assiste alle ulteriori richieste di chiarimento da parte della Soc. Napoli, rivolte sia alla Presidenza Regionale che alle Aziende sanitarie, in cui si pone il problema specifico della sostenibilità della trasferta a Torino per disputare la gara con la soc. Juventus.
In quest’ottica assume indubbio rilievo la nota della ASL Napoli 2 Nord del 4 ottobre 2020, che risulta inviata alle 14.13 del giorno previsto per la gara e con la quale, pur richiamandosi la circolare ministeriale n. 21463 del 18 giugno 2020 sulle prescrizioni di isolamento del gruppo squadra (e comunque l’avviso espresso dal vice capo gabinetto della Presidenza Regionale), “tenuto conto che i calciatori in oggetto, recandosi in trasferta a Torino, avrebbero inevitabilmente contatti con una pluralità di terzi (personale dell’aeroporto, equipaggio e passeggeri del volo, personale dell’hotel sede del ritiro, addetti e tesserati della Juventus FC SpA”, si ritenevano non sussistenti “le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti” (per i quali veniva ribadito l’obbligo di rispettare l’isolamento fiduciario domiciliare).
Cosa fare quindi? Ai posteri l’ardua sentenza.
Personalmente in tutto questo vedo un rischio enorme… la fine del campionato che francamente andrebbe evitato in assoluto.