Dopo lunghe discussioni all’interno della maggioranza di Governo, con il rischio concreto di spaccature, in queste ore è stato approvato anche l’articolo 2 del ddl Boschi, ovvero il cuore della riforma del Senato della Repubblica, il quale stabilisce che i Consigli regionali eleggeranno i futuri senatori tra i propri membri, e che “la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti“.
Il cosiddetto “emendamento Finocchiaro” aggiunge che l’elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali deve avvenire “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale“ che dovrà essere successivamente varata.
Ma che cosa prevede la riforma costituzionale che sta infiammando il dibattito politico? Proviamo a riassumere i punti essenziali:
- se oggi per varare una legge dello Stato è necessario che Camera e Senato si esprimano con favore su un testo identico, con la riforma il nuovo Senato potrà esprimere solo un parere consultivo;
- i componenti passeranno da 315 a 100 di cui 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 scelti dal Presidente della Repubblica;
- i senatori rimarranno in carica per la stessa durata del loro mandato territoriale, provocando così una mutevolezza della composizione del Senato che potrebbe cambiare maggioranza politica più volte nel corso della stessa legislatura.
- non ci saranno più i senatori a vita cioè i presidenti della Repubblica che hanno cessato il mandato e le personalità che hanno “illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario“. Questi ultimi non saranno più nominati a vita ma resteranno in carica sette anni.
- i senatori non riceveranno alcuna indennità. Questo non vuol dire che il Senato sarà a costo zero perchè gli uffici e la struttura rimangono in piedi e pienamente operanti
Conseguentemente cambierà il rapporto di potere tra i due rami del Parlamento. Con questa revisione costituzionale la seconda carica dello Stato sarà il Presidente della Camera e non più il Presidente del Senato. Spetterà comunque al Presidente del Senato il compito di convocare il Parlamento in seduta comune entro quindici giorni, salvo il maggior termine in caso di prossimità dello scioglimento ora della sola Camera, nella circostanza in cui il Presidente della Camera eserciti le funzioni del Presidente della Repubblica perché quest’ultimo non può adempierle per impedimento permanente, morte o dimissioni.